Il tribunale amministrativo regionale

    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza sul ricorso n. 2968/2000
proposto da Forti Marco e Forti Roberto, rappresentati e difesi dagli
avv.  Franco  B. Campagni e Raffaello Astorri, con loro elettivamente
domiciliati, in Firenze, via del Corso 1;
    Contro  il  comune  di  Porto Azzurro, in persona del sindaco pro
tempore, non costituitosi in giudizio;
    Per  l'annullamento  del  provvedimento  a  firma  del  dirigente
settore urbanistica ed edilizia del comune di Porto Azzurro n. 54 del
4  ottobre  2000 recante ingiunzione di demolizione di opere edilizie
ritenute abusivamente realizzate.
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto,   in   particolare,  l'istanza  cautelare  di  sospensione
dell'esecuzione del provvedimento impugnato;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Udito,   alla   odierna   camera   di  consiglio  di  trattazione
dell'incidente    cautelare   relatore   il   consiglieredott. Andrea
Migliozzi;
    Udito, altresi', per le parti ricorrenti l'avv. R. Astorri;
    Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

                              F a t t o

    I  ricorrenti, signori Marco e Roberto Forti, espongono di essere
comproprietari  di un fabbricato per il quale era stata rilasciata da
parte  del comune di Porto Azzurro la concessione edilizia n. 865 del
26   novembre   1991   per   un   ampliamento   di   detto  edificio.
Successivamente,  nel  1996 e nel 1998, venivano assentite, sempre in
ordine   all'anzidetto   fabbricato,   alcune   opere   in   variante
all'originario progetto.
    Con  provvedimento  n. 54  del  4  ottobre  2000 il dirigente del
settore  urbanistico ed edilizia privata del comune di Porto Azzurro,
sul  rilievo  che  erano  stati  eseguiti  lavori in difformita' alla
concessione   edilizia  n. 1127/1998,  ingiungeva  ai  ricorrenti  di
demolire  le  opere  abusivamente eseguite e di ripristinare lo stato
dei luoghi.
    Gli  interessati  hanno impugnato tale provvedimento, deducendone
la illegittimita' per i seguenti motivi:
        1) incompetenza  relativa.  Violazione e/o falsa applicazione
di  legge  (art. 51,  legge  n. 142/1990  e  art.  31,  l.r.  Toscana
n. 52/1999,  principi desumibili) posto che la competenza ad adottare
l'atto sanzionatorio de quo spettava unicamente al sindaco e non gia'
al dirigente;
        2) illegittimita'  e/o  nullita'  per  carenza di un elemento
essenziale   dell'atto   amministrativo.   Eccesso   di   potere  per
inintellegibilita'   e   per   illogicita'   in  quanto  nella  parte
dispositiva  del  provvedimento  impugnato  e'  del  tutto  omessa la
descrizione delle opere che si dovrebbe demolire;
        3) ulteriore violazione e/o falsa applicazione di legge (art.
3, legge n. 241/1990). Eccesso di potere per omessa e/o insufficiente
motivazione;
        4) ulteriore  violazione  e/o  falsa  applicazione  di  legge
(artt.  7  e  12,  legge  n. 47/1985;  artt.  31  e  36, l.r. Toscana
n. 52/1999,  principi  desumibili). Eccesso di potere per difetto dei
presupposti,  travisamento  dei  fatti  ed  omessa  e/o insufficiente
istruttoria;
        5) ulteriore  violazione  e/o  falsa  applicazione  di  legge
(artt.  7  e  8,  legge n. 241/1990; principi desumibili). Eccesso di
potere per violazione del c.d. giusto procedimento.

                            D i r i t t o

    Il  collegio,  chiamato  a  pronunciarsi,  sia  pure  in  sede di
disamina dell'istanza cautelare di sospensione dell'esecuzione, sulla
legittimita'  o  meno  del  provvedimento del dirigente del comune di
Porto  Azzurro  recante  ingiunzione di demolizione di opere ritenute
abusivamente eseguite, deve assegnare assoluta priorita' alla censura
di  incompetenza dedotta nei confronti dell'atto impugnato, col primo
mezzo di gravame.
    In  particolare,  il  suindicato  profilo di illegittimita' viene
formulato  con  riferimento  a  quanto previsto dalla legge regionale
della  Toscana  n. 52  del  14  ottobre 1999, dal titolo "Norme sulle
concessioni, le autorizzazioni e le denuncie d'inizio delle attivita'
edilizie.  Disciplina  dei  controlli  nelle  zone soggette a rischio
sismico.   Disciplina  del  contributo  di  concessione.  Sanzioni  e
vigilanza    sull'attivita'    urbanistico-edilizia.   Modifiche   ed
integrazioni  alla  legge  regionale 23 maggio 1994, n. 39 e modifica
della legge regionale 17 ottobre 1983, n. 69", li' dove, all'art. 31,
punto  2, a proposito delle opere eseguite in assenza di concessione,
in  totale  difformita'  o  con  variazioni  essenziali,  e'  sancito
espressamente  che:  "Il  sindaco, accertata l'esecuzione di opere in
assenza  di  concessione, in totale difformita' ovvero con variazioni
essenziali   determinate   ai   sensi   dell'art.   32,  ingiunge  la
demolizione".
    Questo  giudice  dubita della legittimita' costituzionale di tale
norma  per cui ritiene doverne rimettere d'ufficio l'esame alla Corte
costituzionale sotto i profili che seguono.
    In  punto  di  rilevanza, e' necessario premettere che, dovendosi
fare  necessariamente  applicazione  della  norma  di cui all'art. 31
della  l.r.  n. 52/1999,  per  essere stato l'atto impugnato adottato
successivamente  all'entrata  in  vigore  della  suddetta  legge,  la
questione   di   costituzionalita'   della   richiamata  disposizione
legislativa risulta essere del tutto evidente.
    D'altra  parte ancorche' coinvolgente un vizio di natura formale,
quale  l'individuazione  dell'organo o ufficio competente ad adottare
il  provvedimento  qui impugnato, sussiste pur sempre un interesse in
capo  al  ricorrente  a  veder  rimosso,  sia pure ai sensi e per gli
effetti di cui sopra, l'atto oggetto di gravame.
    E  la  questione,  otre  che rilevante, appare non manifestamente
infondata.
    La   legge   n. 142   dell'8   giugno  1990  recante  la  riforma
dell'ordinamento  delle  autonomie locali, ha introdotto il principio
della separazione fra attivita' di indirizzo e controllo ed attivita'
di  gestione, stabilendo, in particolare, all'art. 51, secondo comma,
che  "i  poteri  di  indirizzo  e  di  controllo spettano agli organi
elettivi   mentre   la   gestione  amministrativa  e'  attribuita  ai
dirigenti".
    Questa  tendenza  di  separazione  tra  le  competenze in tema di
indirizzo  e  di  controllo,  proprie degli organi politici, e quelle
relative  all'attivita'  di  gestione  e'  stata  via  via  scandita,
puntualizzata   e  resa  irreversibile  da  varie  tappe  legislative
particolarmente  significative  che  possono cosi' riassumersi: a) il
d.lgs.  3  febbraio  1993,  n. 29,  che,  in  evidente attuazione del
principio  di  buona  amministrazione ed imparzialita' della pubblica
amministrazione  (art. 97  Cost.)  ha  ribadito (art. 3) il principio
della necessaria separazione; b) la legge 15 maggio 1997, n. 127, che
ha  modificato  in  parte  qua l'anzidetto art. 51 della citata legge
n. 142/1990   reiterando   ancora   una   volta  il  principio  della
separazione ed elencando in via esemplificativa, una serie di materie
di  natura gestionale ascritte alla competenza funzionale dei vertici
burocratici  dell'ente;  c)  il  d.lgs.  31 marzo 1998, n. 80, che ha
espressamente  enunciato  che  tutte le competenze gia' ascritte agli
organi   di   governo  devono  essere  intese  ipso  iure  trasferite
all'apparato  burocratico;  d)  la legge 16 giugno 1998, n. 191, che,
sempre  nel solco della separazione delle competenze, ha integrato la
elencazione di cui sopra.
    Cosi'  l'art. 51  citato,  come modificato e integrato, individua
come competenza dei dirigenti l'adozione di atti che impegnano l'ente
all'esterno  tra cui (comma 3, lett. f-bis) "tutti i provvedimenti di
sospensione  dei  lavori,  abbattimento  e  riduzione  in pristino di
competenza  comunale  nonche'  ipotesi  di  vigilanza  edilizia  e di
irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla legislazione
statale   e   regionale  in  materia  di  prevenzione  e  repressione
dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale".
    Il  disegno  legislativo come sopra delineato, dunque, ha inteso,
in  modo  inequivocabile,  affermare  due ambiti di potere nettamente
distinti    di    cui    uno   relativo   all'assetto   organizzativo
dell'amministrazione  di guisa che l'adozione degli atti di gestione,
provvedimentali  o  negoziali  che  siano,  deve  essere  rimessa  al
soggetto  inserito  nella  struttura  burocratica  dell'ente,  quello
stesso che e' abilitato ad attivare il procedimento amministrativo di
definizione del rapporto giuridico coinvolgente compiti di gestione e
che  e'  in  grado  di  condurre  o  coordinare la relativa attivita'
istruttoria  nonche'  di  completarla  secondo  le  regole dettate in
subjecta materia, ivi compreso, ove possibile, l'esercizio del potere
di discrezionalita'.
    Ma  se  cosi'  e',  la norma di cui al punto 2 dell'art. 31 della
legge  regionale  della  Toscana n. 52/1999 non puo' andare esente da
fumus di incostituzionalita'.
    Invero,  con  detta disposizione il legislatore regionale prevede
l'assegnazione  di  una funzione gestionale ad un organo politico (il
sindaco,   appunto)   introducendo   una   scelta   istituzionale  ed
organizzativa  esplicitamente  aborrita  da  una normativa statale di
principio quale quella recata dalla legge n. 142/1990, in particolare
dall'art. 51 cosi' come successivamente integrato e modificato.
    E   d'altra   parte  il  principio  consolidato  di  separazione,
nell'ente  locale,  tra  competenze  tecnico-gestionali  e  quelle di
indirizzo  costituisce  una  diretta  applicazione  del piu' generale
principio  del  buon  andamento  e imparzialita' dell'amministrazione
solennemente sancito dall'art. 97, primo comma, della Costituzione.
    Ora  se  e'  vero  (com'e' vero) che secondo il disegno delineato
dalla   Costituzione   la   produzione   normativa   in   materia  di
organizzazione  degli uffici pubblici e' finalizzata ad assicurare il
buon  andamento e l'imparzialita' dell'amministrazione, determinando,
tra   l'altro,   "le  sfere  di  competenze,  le  attribuzioni  e  le
responsabilita'   proprie   dei  funzionari  (comma  2  dello  stesso
art. 97),  occorre  prendere  atto  che  la  norma  regionale  de qua
nell'attuare inopinatamente e irrazionalmente una deroga al principio
di  separazione  delle competenze, si pone in contrasto con i dettami
di cui all'art. 97 della Costituzione (commi 1 e 2).
    Ma dalla suindicata norma regionale deriva un ulteriore vulnus ad
altri  principi  costituzionali nei sensi che qui di seguito si vanno
ad illustrare.
    E'   noto   che   gli   enti   locali   godono   di  un'autonomia
costituzionalmente  (artt. 5  e 128 Cost.) garantita e nell'ambito di
tale   autonomia,   quella   organizzatoria   assume   una  rilevanza
particolare, derivante proprio dalla nozione di ente autonomo.
    Ora  nella nozione di organizzazione rientrano la struttura degli
uffici,   la   definizione   e   ripartizione   delle  funzioni,  non
dimenticando   che  nella  materia  organizzatoria  gli  enti  locali
territoriali  godono si' di autonomia, ma non di sovranita' e percio'
stesso  sono  sottoposti  a precisi limiti fissati dalla legislazione
statale  a  garanzia  dei  valori  costituzionali  dell'unita'  della
Repubblica,    oltreche'    dell'eguaglianza    dei    cittadini    e
dell'imparzialita' e buon andamento dell'amministrazione.
    Viene allora in rilievo l'art. 128 della Costituzione secondo cui
"le  Province  e i comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi
fissati  da  leggi  generali  della Repubblica, che ne determinano le
funzioni".
    Spetta  dunque,  per effetto dell'anzidetta norma costituzionale,
al  legislatore  statale intervenire per dettare con leggi generali i
principi  nel  cui  ambito  si esplica l'autonomia dell'ente, come ad
esempio quello della separazione delle competenze.
    Alla   luce   dell'ordito  costituzionale  e  legislativo  teste'
richiamato,  quanto  previsto  dall'art. 31,  punto  2,  della  legge
regionale Toscana n. 52/1999 si configura come una indebita ingerenza
nell'esercizio  di un potere normativo che in subjecta materia spetta
unicamente   allo  Stato.  La  Regione  Toscana  nel  sottrarre,  con
l'anzidetta  norma, la competenza all'adozione degli atti di gestione
all'apparato  burocratico  del  comune  devolvendola  al  sindaco  ha
introdotto  una  modifica  legislativa  che poteva essere attuata, in
ossequio al disposto di cui al citato art. 128 della Costituzione, ad
opera  di  una legge statale, sicche' e' da ritenersi ipotizzabile il
contrasto della norma legislativa regionale in questione con il comma
di cui all'art. 128 Cost.
    Per  le  considerazioni  che  precedono,  dunque, va sollevata la
questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 31 punto 2, della
l.r. Toscana n. 52 del 14 ottobre 1999 per contrasto con gli artt. 97
(primo  e  secondo comma) e 128 della Costituzione, dovendosi, quindi
investire  il  giudice  delle leggi delle questioni sopra precisate e
disponendo  conseguentemente  la  sospensione  del  presente giudizio
nelle more della pronuncia a rendersi da parte della Consulta.